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AVVISO URGENTE: COVID-19, MISURE DI CONTENIMENTO DELL’EPIDEMIA

Alla C.A. 

GENITORI

ALUNNI

DOCENTI

PERSONALE ATA

OGGETTO: DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1

Si comunica che il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19 in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. (22G00002) (GU Serie Generale n.4 del 07-01-2022)
Entrata in vigore del provvedimento: 08/01/2022.

Di seguito si riporta l'Articolo 4: Gestione dei casi di  positività  all'infezione  da  SARS-CoV-2  nel sistema educativo, scolastico e formativo

  1. Nella gestione dei  contatti  stretti  con  soggetti confermati positivi  all'infezione  da  SARS-CoV-2   nel   sistema   educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, ferma   restando   l'applicazione   per   il   personale   scolastico dell'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 16  maggio  2020,  n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, per gli alunni si applicano le seguenti misure:

      a) nelle istituzioni del sistema integrato  di  educazione  e  di istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, in presenza  di  un  caso  di  positività  nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla  medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative  attività  per una durata di dieci giorni (Scuola dell'Infanzia);

      b) nelle scuole primarie di cui  all'articolo  4,  comma  2,  del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59:

            1) in presenza di un  caso  di  positività  nella  classe,  si applica alla medesima classe  la  sorveglianza  con  test  antigenico rapido o molecolare da svolgersi al momento di conoscenza del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni;

             2) in presenza di almeno due casi di positività nella  classe, si applica alla medesima classe la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;

    c) nelle scuole secondarie di primo grado di cui all'articolo  4, comma 3, del decreto legislativo 19  febbraio  2004,  n.  59  nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di  istruzione e formazione professionale  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226:

            1) con un caso di positività  nella  classe  si  applica  alla medesima classe l'autosorveglianza, con l'utilizzo di  mascherine  di tipo FFP2 e con didattica in presenza;

           2) con due casi di positività nella  classe,  per  coloro  che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale  primario  o di essere guariti da  meno  di  centoventi  giorni  oppure  di  avere effettuato la dose di richiamo, si  applica  l'autosorveglianza,  con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con  didattica  in  presenza.

Per gli altri soggetti, non  vaccinati  o  non  guariti  nei  termini summenzionati, si applica la  didattica  digitale  integrata  per  la durata di dieci giorni;

            3) con almeno tre casi di positività nella classe, si  applica alla medesima classe la didattica a distanza per la durata  di  dieci giorni.

2. Resta fermo, in ogni caso, il divieto di  accedere o  permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria  o  temperatura corporea superiore a 37,5°.

Per ulteriori chiarimenti consultare il file allegato Nota n. 11 dell' 8 gennaio 2022.

FONTI: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/01/07/22G00002/sg

https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-m...
 

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